Per salvare le imprese da questo momento di emergenza, anche economica, causato dalla pandemia, il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede:
La presentazione di numerose istanze di fallimento, in questo momento di crisi, oltre a non essere in alcun modo vantaggiosa per i creditori, non farebbe altro che rigirare il coltello nella piaga alla produttività nazionale, già sofferente.
E’ da questa consapevolezza che nasce la decisione di considerare improcedibili le istanze di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, da tutte le imprese che non rientrino nell’ambito della Legge Marzano.
Sono escluse dalla sospensione solo le istanze presentate dal Pubblico ministero per l’emissione di provvedimenti cautelari e conservativi.
Anche l’esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, nell’attuale contesto emergenziale, potrebbe mettere a rischio le imprese, con significative conseguenze sugli imprenditori e sui loro dipendenti.
Al fine di limitare i danni sull’occupazione e sull’intera economia del Paese e di assicurare, allo stesso tempo, la conclusione positiva di tali procedure, il decreto Liquidità concede di prolungare i termini previsti dalla legge Fallimentare, attraverso alcune proroghe:
L’obiettivo del codice della crisi e dell’insolvenza è quello di salvare le imprese in difficoltà, impedendone la liquidazione giudiziale (fallimento).
Tuttavia, quest’intervento è stato concepito in un contesto economico molto diverso da quello attuale, in cui era più facile individuare le imprese colpite dalla crisi.
In un quadro economico come quello della pandemia, invece, in cui la maggior parte delle imprese presenta serie criticità, gli indicatori per far emergere lo stato di crisi, utilizzati da tale strumento, si rivelano inadeguati a svolgere questa funzione selettiva e, se applicati, rischiano di produrre effetti negativi.
Per evitare di incorrere in queste problematiche, dunque, il decreto Liquidità proroga l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021, quando – si spera – la crisi pandemica sarà, ormai, superata.
Nel frattempo, mentre resta in vigore la legge Fallimentare, è già in fase di approvazione un provvedimento correttivo per il Codice della crisi e dell’insolvenza, che prevede degli aggiustamenti funzionali alla sua corretta applicazione.
Fonte: https://www.ipsoa.it/